Quali requisiti devono avere i locali aziendali dove si effettuano le visite mediche?
La normativa nazionale di indirizzo e le successive norme attuative regionali stabiliscono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie, prevedendo requisiti e procedimenti autorizzativi diversi per strutture che operano in regime di ricovero, ambulatori e studi medici.
Mentre è pacifico che anche lo studio dove esercita l’attività il medico competente è a tutti gli effetti uno studio medico, ovvero un ambulatorio (a seconda della complessità organizzativa o del tipo di prestazioni), non vi è ancora chiarezza se l’ambiente situato presso il luogo di lavoro dove il medico si reca per visitare i lavoratori debba essere considerato come studio medico e avere quindi gli stessi requisiti e le stesse autorizzazioni, o se invece possa essere considerato alla stregua del domicilio del paziente.
Nessuna Regione ha fino ad oggi disciplinato in maniera esplicita questo aspetto, lasciando la questione alla libera iniziativa dell’organo di vigilanza, che è intervenuto con approcci differenti in situazioni in cui le visite venivano effettuate in condizioni non consone al decoro della professione medica.
D’altra parte l’art.39 comma 4 del D.Lgs. 81/08, pur rimanendo generico, obbliga il datore di lavoro a garantire al medico “le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti”, responsabilizzandolo quindi su questi aspetti al pari del medico.
Alla luce di quanto detto, appare una posizione di buon senso quella di non esigere che i locali aziendali siano autorizzati come studio/ambulatorio medico o adibiti in via permanente ad infermeria, ma tuttavia assicurare i requisiti minimi di igiene e di privacy indispensabili per qualsiasi attività sanitaria anche in occasione delle visite mediche effettuate in azienda.
Pertanto le visite di medicina del lavoro possono essere svolte presso il luogo di lavoro, invece che presso lo studio del medico o su un mezzo mobile, a condizione che sia disponibile un locale idoneo dove il medico possa svolgere l’attività nel rispetto delle esigenze di igiene e di riservatezza.
In nessun caso comunque possono essere svolte attività che comportino manovre invasive, anche a minore invasività.
- il locale in regola con le norme urbanistiche, adeguatamente illuminato ed areato. Sia in inverno, sia in estate devono essere assicurate condizioni di benessere termico.
- il locale con una superficie lorda non inferiore a 9 mq (?) lasciando comunque spazio libero sufficiente a contenere arredi e attrezzature sanitarie e a svolgere le manovre della visita medica.
- il locale pulito con il pavimento lavabile. Non devono essere presenti rifiuti o scarti di lavorazione, materiali, attrezzature di lavoro o arredi in condizioni di disuso o sporcizia.
- dove possibile deve essere munito di un lavabo con acqua calda e fredda, sapone e asciugamani. Nelle immediate vicinanze deve esserci un servizio igienico.
- l’ambiente deve garantire la riservatezza. Non deve essere possibile vedere o ascoltare dall’esterno.
- deve essere arredato con un tavolo e due sedie e un lettino da visita o permettere al medico di installarvi un lettino portatile.
- dove necessario deve consentire al lavoratore di spogliarsi con la dovuta riservatezza e deporre ordinatamente i propri indumenti ed effetti personali.
- se l’organizzazione delle visite prevede che i lavoratori prima della visita aspettino nelle vicinanze , deve essere realizzata un’area di attesa munita di sedie.