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Attività di sorveglianza sanitaria

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Il medico competente coordinatore deve svolgere direttamente attività di sorveglianza sanitaria?

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L’art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/08 prevede i casi in cui il datore di lavoro possa nominare più medici competenti nell’ambito della stessa azienda. La norma è stata introdotta con il D.Lgs. 81/08 per disciplinare in maniera più chiara le situazioni in cui a fini pratici risulta necessario affidare a più medici la sorveglianza sanitaria, che nel previgente D.Lgs. 626/94  era disciplinata dall’art. 17, comma 2, con una formulazione che lasciava adito a molte incertezze (“Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”).

La norma non mette limiti alle situazioni in cui il datore di lavoro possa avvalersi di questa facoltà, purché vi sia una motivazione connessa alle esigenze della corretta gestione dei rischi per la salute  (“qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità”), ponendo come unica condizione  la nomina di un medico competente coordinatore. Nulla viene invece (giustamente) detto in merito alle modalità organizzative di tale coordinamento.

Le interpretazioni condivise, sulla base sia dei pareri espressi dai giuristi, sia della giurisprudenza, sia dell’interpello n. 17868 del 23.2.2006, consentono di affermare che:

  • tutti i medici competenti (e quindi anche il coordinatore) devono avere i requisiti  previsti dall’art. 38. 
  • il medico competente coordinatore non può avocare a sé nessuno degli obblighi dei medici competenti coordinati, i quali sono tenuti a rispettare tutti gli adempimenti  dell’art. 25, relativamente alla partizione di azienda per la quale sono nominati. Il coordinatore non può essere cioè l’unico medico che collabora alla valutazione dei rischi, né l’unico ad effettuare i sopralluoghi, ma ogni medico deve farlo per le situazioni  di competenza. In altri termini non si deve mai verificare che un medico competente visiti un lavoratore senza conoscere il suo posto di lavoro, senza aver condiviso il protocollo di sorveglianza sanitaria, ecc. 

Non è invece affatto previsto dalla norma che il Medico competente coordinatore debba  per forza svolgere attività di sorveglianza sanitaria in prima persona, così come non è previsto che i vari medici competenti svolgano un eguale numero di visite, o che siano assegnati in maniera univoca a specifiche  unità produttive, ecc.

Il significato che deve essere attribuito alla frase “può nominare più medici competenti” è solo quello che tutti i medici nominati dal datore di lavoro per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (qualsiasi sia la modalità organizzativa adottata) debbano essere “medici competenti” cioè possedere i requisiti di legge. Come affermato dalla sentenza del TAR allegata, le modalità organizzative sono del tutto libere.  

Per essere più chiari con un esempio: così come non può essere contestato al Medico Competente nominato per l’unità produttiva A, di non aver svolto le visite per l’unità produttiva B (che sono state invece svolte dal medico competente nominato per la suddetta unità produttiva), analogamente  non può essere contestato al MCC di non aver svolto le visite che sono state invece eseguite da altri medici competenti.
 

Può essere invece contestato ai singoli medici competenti coordinati di non aver collaborato alla VR, di non aver effettuato i sopralluoghi, di non aver predisposto il protocollo di sorveglianza sanitaria, se effettivamente tali attività sono state  svolte solo dal coordinatore.

La maggior parte delle aziende di grandi dimensioni, distribuite sul territorio nazionale, spesso adotta  questo modello organizzativo: una rete di medici competenti  sulle singole sedi, ed un medico competente coordinatore (in genere una figura di autorevole livello scientifico e professionale)  che svolge solo la funzione di coordinamento.

E’  buona norma che questo sia esplicitato  nell’incarico conferito  per iscritto. Ovviamente se l’incarico non lo esplicita, esso è comunque valido e ciò non rappresenta alcuna omissione.
 
Tuttavia in caso di inadempienze (con riferimento all’esempio precedente “non vengono effettuate le visite nell’unità produttiva B”), un incarico esplicito consente di escludere responsabilità a carico del medico competente dell’unità produttiva A e del Medico competente coordinatore).