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Sorveglianza sanitaria
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9 Dicembre 2021 14:13
Topic starter
Il lavoratore che vuole evitare di essere adibito ad una mansione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 30.10.2007 può rifiutarsi di fare l'esame tossicologico per le sostanze psicotrope e stupefacenti?
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9 Dicembre 2021 14:14
Topic starter
Gli accertamenti per assenza di tossicodipendenza nelle mansioni previste dall’accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 sono effettuati sia in sede di visita periodica, sia in sede di visita preventiva, preassuntiva o di cambio mansione.
Sono quindi sottoposti a tali accertamenti anche i dipendenti che ancora non svolgono una mansione prevista dall’accordo, ma che il datore di lavoro preveda di adibire a tale mansione in futuro (o ne preveda solo l’eventualità per possibili esigenze organizzative) .
Gli accertamenti sono obbligatori. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuarli in base all’art. 18, comma 1, lettera g del D.Lgs. 81/08. I lavoratori sono obbligati a sottoporsi, in base all’art. 20, comma 2, lettera i.
Il caso del rifiuto del lavoratore di eseguire l’accertamento tossicologico è disciplinato in maniera specifica dall’accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008. In caso di rifiuto, il MC dichiara che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il dipendente viene sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio.
Il dipendente deve essere riconvocato entro 10 giorni. Qualora il rifiuto non sia validamente giustificato (es. assenza per ferie o malattia) il dipendente è sottoposto ad almeno tre ulteriori controlli a sorpresa nei successivi 30 giorni o per un periodo più lungo, a giudizio del medico competente in caso di ragionevole dubbio. In caso di ulteriore rifiuto sarà comunque sospeso dalla mansione per “impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti”.
Il rifiuto rappresenta una violazione sia degli obblighi contrattuali sia delle norma in materia di salute e sicurezza e può essere motivo di provvedimenti disciplinari e di denuncia all’organo di vigilanza.
In tali casi il Medico competente, quindi, deve:
- concludere la visita indicando che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari”;
- segnalare al datore di lavoro il rifiuto ingiustificato del lavoratore;
- comunicare le proprie disponibilità per le successive convocazioni che saranno fatte a cura del datore di lavoro;
- segnalare al datore di lavoro eventuali reiterati rifiuti per i provvedimenti disciplinari del caso.